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OBIETTIVO:
verificare come le cause di malattia trovino corrispondenza in un ambito ben diverso da quello della medicina!
Crimine e legge | Causalità di malattia |
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Il criminale deve essere presente sulla scena del crimine | L'agente deve essere presente negli organi sede di lesione |
Premeditazione | Gli eventi causali precedono la malattia |
Elementi accessori coinvolti nel crimine (es. complici) | Intervento di cofattori (causalità multipla, rete delle cause) |
La gravità delle lesioni o la morte sono correlati | La suscettibilità dell'ospite e la sua risposta sono correlate alla gravità della malattia |
Movente: il crimine giova a chi lo compie | Il ruolo dell'agente deve essere biologicamente credibile |
Nessun altro sospetto può aver commesso il crimine nelle date circostanze | Nessun altro agente può provocare la malattia nelle date circostanze |
La colpevolezza deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio | La causalità deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio |
Nella Tabella soprastante sono elencati, nella parte destra, alcuni principi generali di causalità di malattia che ricalcano largamente i postulati di Evans; questi principi sono stati posti a raffronto, dallo stesso Evans, con i principi generali che muovono un ben diverso settore delle attività umane: il crimine.
In particolare, uno dei punti più significativi è il n. 3 che, invocando il ruolo dei «cofattori» (cioè fattori accessori di malattia o determinanti), porta un taglio netto alla vecchia impostazione di Koch.
Il punto 5 precisa che il ruolo della presenta causa deve essere «biologicamente credibile»; cioè, il fattore in gioco deve disporsi agevolmente nel mosaico delle conoscenze consolidate riguardo alla malattia.
Il punto 6 sembra un piccolo passo indietro rispetto alla concezione della causalità multipla; in effetti, non sono rari gli esempi della possibilità che una stessa malattia venga indotta da cause diverse; tuttavia, la precisazione «nelle date circostanze» chiarisce il concetto: si deve intendere, infatti, che a parità di altri elementi (cioè nella stesso punto della «rete delle cause») solo il fattore in gioco può indurre la malattia in questione.
Infine, il punto 7 afferma che la causalità deve essere provata «al di là di ogni ragionevole dubbio». Questa affermazione porta in sé il concetto di probabilità; in altre parole, non è necessario ricercare una prova di causalità matematicamente certa, ma occorre tuttavia che la prova sia provata con un alto grado di probabilità; ciò è possibile soltanto ricorrendo alla statistica.
NELLA PROSSIMA UNITÀ:
vengono riportati i 5 «Canoni» descritti nel XIX secolo dal filosofo J.S. Mill. I Canoni, riguardanti la causalità in generale, successivamente sono adattati alla medicina da altri Autori.